Banche in default, novità sui risarcimenti azionisti

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    (red.) Dopo che, in seguito ad un giudizio brevissimo durato soli quattro mesi, con ordinanza in data 31.10.17, il Tribunale di Ferrara aveva condannato la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., oggi BPER Banca s.p.a., al risarcimento di tutti i danni subiti da un risparmiatore che aveva comprato azioni, lo stesso Tribunale, in un successivo ed identico giudizio ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale delle imprese.
    In seguito al regolamento di competenza presentato dagli avv.ti Giovanni Franchi e Stefano Di Brindisi, legali dell’azionista, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 31691 in data 2.10/7.12.18 ha accolto il ricorso e ha dichiarato la competenza del foro del consumatore, ossia Tribunale di Ferrara per chi risiede in quella città, a conoscere le cause proposte da azionisti dell’ex Cassa di Risparmio di Ferrara i per ottenere il ristoro del capitale investito nell’acquisto delle azioni.
     

    Per gli avv.ti Giovanni Franchi, Stefano Di Brindisi e Lucia Caccavo, che hanno seguito l’investitore è questa un’altra una tappa fondamentale per la tutela degli azionisti di tutte le quattro banche, Carife, Carichieti, Banca Marche e Banca Etruria finite in amministrazione straordinaria, I quali, nessuno escluso, potranno far valere i loro diritti dove risiedono e soprattutto utilizzando la procedura abbreviata prevista dagli artt, 702 bis e segg. c.p.c., come già era stato fatto da quell’azionista che ha ottenuto il rimborso del capitale investito in azioni, maggiorato di interessi, rivalutazione e spese.
    Sempre per gli avvocati dello studio BDF tale provvedimento dimostra che non è vero che non vi è altra strada che la costituzione di parte civile nei processi penali avviati contro amministratori e sindaci di quelle società. La nuova ordinanza della Cassazione, combinata con la meno recente ordinanza pronunciata dal Tribunale di Ferrara, dimostrano che la via maestra è quella del giudizio civile davanti al Tribunale dove risiede il risparmiatore, da avviare dopo aver dato corso alla mediazione obbligatoria.

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